Autore: mondolavoro

Licenziamento disciplinare: no alla sanzione espulsiva se non tipizzata dal Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 giugno 2022, n. 20780, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, l’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, nell’assimilare, quanto alle conseguenze, il caso in cui la condotta rientri tra quelle punibili con una sanzione conservativa all’insussistenza del fatto contestato, si pone in continuità, per il peculiare aspetto della tutela da accordare, con l’indirizzo consolidato secondo cui in via generale il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal Ccnl in relazione a una determinata infrazione. E, infatti, condotte che, pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge, non possono rientrare nel relativo novero se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

Una tantum 200 euro lavoratori autonomi: modalità di erogazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro 19 agosto 2022, recante criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive.

L’Enpacl, con notizia del 24 settembre 2022, ha informato che le domande possono essere presentate dagli iscritti dalle ore 12:00 di oggi, 26 settembre 2022, alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito Enapcl, all’interno dell’area riservata agli iscritti. Qualora l’interessato sia iscritto contemporaneamente all’Enpacl e all’Inps, dovrà presentare domanda a quest’ultimo.

Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 settembre 2022.

In particolare, il D.L. prevede:

  • ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, D.L. 144/2022, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, e spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro;
  • in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro;
  • l’indennità una tantum di 150 euro viene erogata anche:

– ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022;

– a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;

– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;

– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che sono iscritti alla Gestione separata con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e dall’articolo 42, D.L. 73/2021;

– ai collaboratori sportivi;

– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– ai beneficiari delle indennità una tantum ex articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;

– ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;

  • l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, per i lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
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