Autore: mondolavoro

I nuovi chiarimenti sulla fruizione dell’Assegno Unico Universale

L’INPS – con Messaggio 27 settembre 2022, n. 3518 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 73/2022, che ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.

Inoltre, il provvedimento in specie ha definito nuove disposizioni per potere beneficiare dell’AUU in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Tra le altre cose, viene precisato che l’assegno in commento spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave, ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.

Inoltre, viene reso noto che per l’annualità 2022 (periodo marzo 2022 – febbraio 2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di € 175 (con ISEE fino ad € 15.000) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino ad € 105 mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.

Co.co.co.: l’indennità ex articolo 32, L. 183/2010 comprende i danni ma non le pretese retributive

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 luglio 2022, n. 21609, ha stabilito che l’indennità prevista dall’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, come autenticamente interpretato dalla L. 92/2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell’indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine a essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese: tale principio è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine instaurate dalla Pubblica Amministrazione, in relazione alle quali il danno subito dal lavoratore non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri previdenziali, perché questi sono dovuti, in virtù del principio di corrispettività affermato dall’articolo 2126, cod. civ., con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto.

Esonero contributivo Ivs anno 2022: i chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ha chiarito che, ferme restando le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20, D.L. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

In relazione a ciò, nel precisare che il limite mensile di 2.692 euro è riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, a integrazione di quanto già chiarito nella circolare n. 43/2022, l’Istituto offre ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fornisce ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero.

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