Autore: mondolavoro

Aggiornate le schede per le scelte di destinazione dell’8 per mille

L’Agenzia delle Entrate – con news del 23 aprile 2024, pubblicata nella home page del sito istituzionale – ha comunicato che sono state aggiornate le schede per le scelte di destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF relative alle dichiarazioni dei redditi 2024, con l’inserimento, nel riquadro relativo alla destinazione allo Stato, dell’opzione “6 – Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.

Pertanto, sono stati modificati i seguenti modelli e le relative istruzioni:

  • Certificazione unica 2024;
  • 730/2024;
  • Redditi Persone fisiche 2024.

Indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti

L’INPS – con Messaggio del 26 aprile 2024, n. 1629 – ha integrato il contenuto della Circolare n. 57/2024 , dove sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Al riguardo, l’Istituto ha comunicato che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.

Verbale di conciliazione ed impugnazione del licenziamento

La Cassazione – con ordinanza del 22 aprile 2024, n. 10734 – ha respinto l’impugnazione promossa da una dipendente che aveva sottoscritto il verbale di conciliazione con il quale era stata formalizzata la volontà, comunicata in forma orale dall’azienda, di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Nel caso in specie, la ricorrente faceva appello alla Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza “per vizio di motivazione là dove giudica il verbale di esito negativo della procedura conciliativa quale comunicazione di licenziamento nel rispetto dell’onere formale”.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato che la volontà datoriale di procedere al licenziamento era stata ribadita in sede di conciliazione e compiutamente verbalizzata a seguito del tentativo conciliativo conclusosi con insuccesso: pertanto, il verbale può senz’altro attestare l’esito (fallimentare, in questa circostanza) del tentativo di conciliazione ma, appunto per questo, documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto e anteriore della chiusura della relativa verbalizzazione.  

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