Autore: mondolavoro

Al via la trasmissione del Rapporto biennale sulla parità di genere

Entro il 30 settembre p.v. i datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti, sono obbligati a presentare il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il 2020-2021.

Con tale rapporto il datore di lavoro deve comunicare, per il biennio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, le seguenti informazioni (precisando, per ciascuna di esse, la parte riguardante il solo genere femminile):

  • informazioni generali sull’azienda;
  • informazioni generali sul numero complessivo degli occupati;
  • informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale.

In caso di mancato invio è prevista una sanzione amministrativa da € 103,29 ad € 516,46. Ove l’omissione si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dagli eventuali benefici contributivi goduti dall’azienda.

Per i prossimi bienni il termine di presentazione scadrà il 30 aprile dall’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

L’obbligo di trasmissione del suddetto rapporto rappresenta un adempimento burocratico che permetterà alle aziende virtuose di poter richiedere ed ottenere la Certificazione della parità di genere.

Si tratta di un attestato che verrà rilasciato alle aziende che abbiano redatto il rapporto, che siano in possesso dei parametri minimi di equità uomo-donna in azienda, e che ne abbiano fatto richiesta agli organismi di valutazione accreditati.

Le aziende in possesso di tale certificazione avranno diritto:

  • ad uno sgravio dell’1% dei contributi previdenziali a carico dell’impresa fino ad un massimo di € 50.000 all’anno;
  • ad un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • ad un migliore posizionamento nelle graduatorie dei bandi di gara per le forniture di servizi.

Inarcassa, online la domanda di accesso all’indennità di 200 euro

E’ online all’interno dell’area riservata di IOL la domanda che possono presentare gli iscritti Inarcassa per ottenere l’indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, tra l’altro, ai liberi professionisti iscritti alle Casse (ai sensi dell’art. 33 , D.L. n. 50/2022). Con la Circolare 26 settembre 2022, n. 103, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in merito a tale misura.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  2. essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  3. essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  4. avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  5. non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  6. non essere percettore delle prestazioni, ex artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.

Una tantum per autonomi e liberi professionisti: istanze per iscritti alle Gestioni Inps

L’Inps, con circolare n. 103 del 26 settembre 2022, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 ex articolo 33, D.L. 50/2022, e dall’articolo 20, D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, il cui riconoscimento è disciplinato dal D.I. 19 agosto 2022.

L’Inps ha comunicato che dal 26 settembre al 30 novembre 2022 è attiva on line sul sito www.inps.it (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”) la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal D.L. 50/2022. In particolare, possono presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla Gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla Gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle Gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al D.L. Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

La domanda può essere trasmessa tramite: il sito www.inps.it; il servizio di Contact Center Multicanale; telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); attraverso gli istituti di patronato.

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