Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 settembre 2022.

In particolare, il D.L. prevede:

  • ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, D.L. 144/2022, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, e spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro;
  • in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro;
  • l’indennità una tantum di 150 euro viene erogata anche:

– ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022;

– a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;

– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;

– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che sono iscritti alla Gestione separata con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e dall’articolo 42, D.L. 73/2021;

– ai collaboratori sportivi;

– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

– ai beneficiari delle indennità una tantum ex articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;

– ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;

  • l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, per i lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
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