Trasferimento d’azienda in crisi e deroghe all’art. 2112 cod. civ.
La Cassazione – con ordinanza del 22 agosto 2022, n. 25055 – ha chiarito che, in caso di trasferimento di aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, l’accordo sindacale può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ., concernente le condizioni di lavoro, fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’obbligo di trasferimento di tutti i lavoratori.
Al riguardo, i primi 3 commi del richiamato art. 2112 c.c. recitano “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.