Autore: mondolavoro

Trasferimento d’azienda in crisi e deroghe all’art. 2112 cod. civ.

La Cassazione – con ordinanza del 22 agosto 2022, n. 25055 – ha chiarito che, in caso di trasferimento di aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, l’accordo sindacale può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ., concernente le condizioni di lavoro, fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’obbligo di trasferimento di tutti i lavoratori.

Al riguardo, i primi 3 commi del richiamato art. 2112 c.c. recitano “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.

Individuo investito con mezzo aziendale e responsabilità datoriale

La Cassazione – con sentenza 23 agosto 2022, n. 31478 – ha affrontato la tematica inerente l’accusa di violazione di norme in materia di prevenzione infortuni esperite nei confronti dei soggetti debitori di sicurezza (il legale rappresentante dell’azienda, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il preposto), affermando che l’utilizzatore di un veicolo non è tenuto a provvedere ad ulteriori verifiche qualora sia presente l’omologazione da parte dell’autorità competente per il controllo della conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività a cui deve essere adibito.

Nel caso in commento, una persona era stata travolta da un auto compattatore, utilizzato per la racconta dei rifiuti, nel corso di una operazione di retromarcia.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, poiché il datore di lavoro aveva adottato un mezzo omologato, dotato di strumentazione ritenuta adeguata e perfettamente funzionante, non era tenuto ad ulteriori adempimenti.

Cassa integrazione in deroga e previsioni dell’art. 2120 cod. civ.

La Cassazione – con ordinanza del 1° settembre 2022, n. 25838 – ha ricordato che, ex art. 2, comma 64, legge n. 92/2012, anche la cassa integrazione in deroga rientra nella previsione dell’art. 2120, comma 3, cod. civ. per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale (inteso come un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a un’aliquota percentuale di essa).

Com’è noto, il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il MLPS.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.

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