Autore: mondolavoro

INPS: le novità sulla tutela della maternità e paternità

L’INPS – con Messaggio del 4 agosto 2022, n. 3066 – ha fornito le prime indicazioni rilevanti ai fini delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176.

Dal 13 agosto 2022, il provvedimento prevede per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del T.U.

L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL.

L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Per i padri lavoratori autonomi la norma prevede il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei “nuovi” congedi, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.

Infortunio in itinere: computo per poste omogenee ai fini della liquidazione del danno differenziale 

La Cassazione Civile, Sezione Terza, con pronuncia del 13 giugno 2022, n. 18975, ha ritenuto che, in caso di infortunio in itinere, il danno differenziale in favore del lavoratore dev’essere calcolato e liquidato per poste omogenee, cioè sottraendo l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio vantato dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile solo quando l’uno, cioè l’indennizzo, e l’altro, il risarcimento, siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici: ne consegue che il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. “differenziale”, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso, con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, operando la surrogazione dell’assicuratore come successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all’assicurato, che richiede il verificarsi di specifici presupposti: la ricorrenza di un credito dell’assicurato verso il responsabile civile; il trasferimento del credito del danneggiato all’assicuratore sociale, una volta che esso sia stato esercitato, con correlativa perdita del diritto di credito da parte del danneggiato.

Nuovi congedi ex D.Lgs. 105/2022: le prime indicazioni Inps

L’Inps, con messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, ha offerto le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 105/2022, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, è possibile fruire dei congedi come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’Inps attraverso i consueti canali (sito webContact center integrato o patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.

L’Istituto precisa, infine, che le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare, che verrà pubblicata successivamente.

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