La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3297, ha deciso che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo c.d. interno entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.
A conferma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4831 del 1° marzo, ha chiarito che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di integrazione salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti previsti dal D.I. n.83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.
È estesa anche alle aziende che rientrano nell’applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi la possibilità di scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni dei Fondi stessi.
In merito al computo dei rispettivi periodi di fruizione, viene chiarito che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, il Ministero riconosce all’azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l’unica limitazione dell’alternatività tra gli stessi.
L’Inps, con circolare n. 47 del 3 marzo, ha offerto chiarimenti in tema di ASDI (Assegno di Disoccupazione). L’Istituto ricorda che sono destinatari dell’ASDI coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015. È inoltre previsto, per il primo anno di applicazione, che gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
Per la concessione dell’ASDI deve quindi essere soddisfatto uno dei seguenti due criteri:
presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18, non necessariamente figlio del richiedente;
età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Pertanto, presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI prima del termine naturale di durata della stessa.
Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
essere ancora in stato di disoccupazione; possedere un’attestazione Isee in corso di validità, con un valore pari o inferiore a € 5.000,00;
aver fruito dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato previsto dal D.Lgs. n.150/15.
L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.
Per fruire dell’assegno di disoccupazione gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare in parola, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016.
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