L’Inps, con circolare n. 47 del 3 marzo, ha offerto chiarimenti in tema di ASDI (Assegno di Disoccupazione). L’Istituto ricorda che sono destinatari dell’ASDI coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015. È inoltre previsto, per il primo anno di applicazione, che gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
Per la concessione dell’ASDI deve quindi essere soddisfatto uno dei seguenti due criteri:
Pertanto, presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI prima del termine naturale di durata della stessa.
Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.
Per fruire dell’assegno di disoccupazione gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare in parola, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016.
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