Autore: mondolavoro

Cartelle esattoriali Inps valide anche senza termine di opposizione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 febbraio 2016, n.2647, ha stabilito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.49, D.P.R. n.602/73, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art.29, co.2, D.Lgs. n.46/99 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art.24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art.1, co.2, D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.

Stabilità 2016: i chiarimenti Inps sulle novità previdenziali

L’Inps, con circolare n.45 del 29 febbraio, ha offerto chiarimenti in relazione alle seguenti norme presenti nella Legge di Stabilità 2016:

  • proroga del termine di presentazione delle domande per i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto (art.1, co.279): è posticipato al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015, il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa;
  • regime sperimentale donna (art.1, co. 281): le lavoratrici hanno accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi e anagrafici, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data. Detta facoltà di opzione è stata estesa dal co. 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
  • esclusione dalle penalizzazioni delle pensioni anticipate per soggetti con età inferiore a 62 anni (art.1, co.299): sono estese ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 le disposizioni impartite dall’art.1, co.113, L. n.190/14, di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all’art.24, co.10, terzo e quarto periodo, L. n.214/11 (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni), esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Cumulabili il riscatto del congedo parentale e della laurea

L’Inps, con circolare n.44 del 29 febbraio, ha offerto istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, come disposto dall’art.1, co.298, L. n.208/15.

L’abrogato co.2, art.14, D.Lgs. n.503/92, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ma alternativa. L’abrogazione del suddetto co.2 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. La cumulabilità opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, cioè le istanze di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Il regime di incumulabilità/alternatività continua invece ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016; le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno invece essere definite d’ufficio come se presentate alla data del 1° gennaio 2016.

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