Autore: mondolavoro

Cessione impresa e mobilità: accordo sindacale decisivo per nuove assunzioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2016, n.2523, ha stabilito che l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre all’impresa promittente.

Qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per l’individuazione del lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari.

È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il suo diritto all’assunzione dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell’accordo, la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

Nuova procedura per le dimissioni: le indicazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.12 del 4 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica di dimissioni, in vigore dal prossimo 12 marzo.

La nuova disciplina, che si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione di: rapporti di lavoro domestico; recesso in sedi c.d. protette; recesso durante il periodo di prova; dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino; rapporti di lavoro marittimo; rapporti di lavoro nella P.A..

Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno.

Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Entro il 12 marzo 2016 sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti intermediari cui il lavoratore può rivolgersi: patronati; organizzazioni sindacali; enti bilaterali; commissioni di certificazione.

La circolare, dopo aver indicato le modalità tecniche di compilazione e trasmissione del modulo, precisa che la compilazione del modello sarà illustrata anche in un video-tutorial, reso disponibile sul proprio sito, che mostra le diverse fasi di compilazione, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per inoltrare eventuali quesiti.

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