Autore: mondolavoro

Dimissioni telematiche: le faq ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune risposte relative alla procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, obbligatoria dal 12 marzo, al fine di chiarire l’utilizzo della procedura.

 Dimissioni telematiche

Fonte: Ministero del Lavoro 

  1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
  2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.
  3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.
  4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.
  5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.
  6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.
  7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
  8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.
  9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.
  10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.
  11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.
  12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
  13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.
  14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.
  15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati.

Responsabilità aziendale per malattie professionali: accertamento del danno

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2016, n.2326, ha stabilito che, in materia di responsabilità per malattie professionali, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contiene un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione è determinata dall’insussistenza di elementi sufficienti. Ne consegue che l’accertamento contenuto in una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, nel quale il giudice può accertare autonomamente i fatti e pervenire a soluzioni diverse rispetto all’esito del processo penale.

Start-up innovative: redazione degli atti costitutivi

È stato pubblicato sulla G.U. n.56 dell’8 marzo 2016 il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative: l’atto costitutivo e lo statuto sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori.

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