Autore: mondolavoro

Consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello 28 maggio 2019 n. 4, ha chiarito che dal combinato disposto degli art. 25 e 53 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Danno biologico: l’INAIL rende noto l’aumento degli indennizzi per infortuni

L’INAIL, con comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.

Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico – intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% – e la rivalutazione annuale automatica applicata a partire dal primo luglio 2016, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si ricorda che l’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

Infortunio sul lavoro: il calcolo del comporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2019, n. 10572 ha chiarito che la qualificazione dell’infermità del lavoratore come infortunio sul lavoro anziché come malattia professionale non preclude in alcun caso al giudice, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto.

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