Autore: mondolavoro

Lavoratori domestici: pagamento contributi mancato preavviso e/o ferie

L’INPS – con Messaggio 17 giugno 2021, n. 2330 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.

Com’è noto, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003.

La natura di tale monetizzazione è retributiva, stante il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Pertanto, il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Verifiche sulla genuinità del distacco transnazionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 15 giugno 2021, n. 936 (non ancora pubblicata sul sito Istituzionale) – ha ricordato che la Corte di Giustizia Europea (con sentenza CGUE – 784/19) si è pronunciata in merito alla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale.

Al riguardo, la CGUE – interpretando restrittivamente l’art. 12, par. 1, del Regolamento n. 883/2004 – non nega la possibilità di differenziali previdenziali tra i vari Stati UE, sottolineando al contempo che la libertà di stabilimento vieta alle imprese di approfittare di dinamiche di dumping.

Pertanto, l’INL ribadisce la necessità di verificare, ai fini della genuinità del distacco, che l’attività svolta nel Paese di stabilimento dall’impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna.

In presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco e l’avvio della procedura, a cura dell’INPS, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo SM di stabilimento.

Applicazione del regime agevolato per lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 16 giugno 2021, n. 407 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime degli impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Nel caso in specie, l’Istante prospetta l’accessibilità al regime agevolato attraverso la costituzione di una newco unipersonale, con attribuzione di un compenso pari all’85% degli utili della società all’amministratore e unico socio; tale soggetto infatti ha doppia cittadinanza, laurea in economia bancaria e residenza all’estero da sette anni, dove svolge un’attività di consulenza generica (family officer).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattispecie in commento integra un’ipotesi di abuso del diritto in quanto le operazioni prospettate non sono coerenti con le normali logiche di mercato e veicolano la maggior parte degli utili prodotti dalla società sotto forma di reddito assimilato al lavoro dipendente al solo fine di accedere alla tassazione ridotta prevista per il regime agevolato dei lavoratori impatriati.

In tal senso, viene ribadito che l’applicazione del regime agevolato in specie è esclusa per i redditi di capitale.

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