Lavoratori domestici: pagamento contributi mancato preavviso e/o ferie
L’INPS – con Messaggio 17 giugno 2021, n. 2330 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.
Com’è noto, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003.
La natura di tale monetizzazione è retributiva, stante il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro.
Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Pertanto, il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.