Autore: mondolavoro

Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero

Il Ministero della Salute – con Circolare del 4 novembre 2021, prot. n. 50269 – ha fornito alcune indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA, precisando che tale individuo può ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (Pfizer/BioNTech oppure Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario, al fine di ottenere il Green pass.

Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati.

Contributo a fondo perduto per le start-up

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 305784 dell’8 novembre 2021, ha definito le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza COVID-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Il contributo spetta, in particolare, alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1, D.L. 41/2021, tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro.

La domanda è predisposta in modalità telematica nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di 1.000 euro; il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Invalidità del trasferimento d’azienda

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2021, n. 26262, ha stabilito che, una volta accertata l’invalidità del trasferimento d’azienda, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee a incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente, determinandosi il trasferimento del medesimo rapporto solo quando si perfezioni una fattispecie traslativa conforme al modello legale. Diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112, cod. civ.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente.

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