Autore: mondolavoro

Attenzione alle false mail INPS

L’INPS,  con comunicato stampa datato 12 settembre 2022, rende noto che negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail trasmesse dall’Istituto, dove si chiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni, dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi: si tratta di un tentativo di truffa online, con l’utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio.

Si rammenta che Inps non invia tali comunicazioni via mail e che l’Istituto non trasmette allegati in formato “.exe”, né link nel corpo delle proprie comunicazioni.

Nullo il licenziamento se la forma scritta è provata per testimoni

La Cassazione – con ordinanza dell’8 settembre 2022, n. 26532 – ha ritenuto nullo il licenziamento del lavoratore dipendente, comunicato durante una riunione, la cui forma scritta viene provata per testimoni.

Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che il potere del giudice di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova non può essere riferito ai requisiti legali ad substantiam dell’atto o contratto (cioè, la forma scritta del recesso unilaterale).

In tal senso, è opportuno ricordare che, ex D.Lgs. n. 23/2015, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (sia prima che dopo il 7 marzo 2015), valgono le seguenti garanzie:

  • in caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio, oppure perché comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità oppure negli altri casi previsti dalla legge) o inefficace (perché intimato in forma orale), a tutti i lavoratori, quale che sia il numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, è riconosciuto il diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro e a vedersi corrisposta un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (cd. tutela reintegratoria piena).

Bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi

Scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande – senza click day – di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi: lo ha reso noto ieri l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) a seguito di un incontro tecnico che si è tenuto tra le strutture delle Casse ed alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).

E’ stato tra l’altro concordato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. della misura potranno usufruire i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
  2. tali soggetti, peraltro, devono risultare già iscritti alle citate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”), con partita Iva e attività lavorativa avviata e devono aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;
  3. l’indennità sarà corrisposta a seguito della presentazione di un’apposita domanda agli enti di previdenza a cui il lavoratore autonomo o professionista è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali;
  4. l’indennità sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal soggetto richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica;
  5. l’agevolazione non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del citato decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022 ).

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