L’INL, con nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha riepilogato i contenuti del D.Lgs. 105/2022 e offerto indicazioni sulle novità introdotte in tema di congedi e permessi, precisando che le disposizioni del Decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. L’Ispettorato, infatti, fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta di congedi e permessi per i propri dipendenti.
L’Inps, con messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022, ha comunicato che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento al 31 dicembre 2023 delle disposizioni normative, per fare fronte all’emergenza da Covid-19, di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente Albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, a eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, L. 232/2016 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
La Cassazione – con ordinanza del 22 agosto 2022, n. 25055 – ha chiarito che, in caso di trasferimento di aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, l’accordo sindacale può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ., concernente le condizioni di lavoro, fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’obbligo di trasferimento di tutti i lavoratori.
Al riguardo, i primi 3 commi del richiamato art. 2112 c.c. recitano “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
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