Autore: mondolavoro

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori in uscita da aziende in crisi

L’INPS – con Circolare 7 settembre 2022, n. 99 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

L’incentivo in specie spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa, ex art. 1, comma 852, legge n. 296/2006.

In tal senso, l’esonero riguarda:

  • il lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • il lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • il lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

L’esonero contributivo – riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumano lavoratori provenienti da aziende in crisi – in quanto rivolta ad una platea generalizzata di destinatari, non è stata ritenuta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Pertanto, non presentando profili di selettività, non è soggetta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali), a differenza dell’esonero per l’occupazione giovanile ex lege n. 178/2020 che è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ed è espressamente subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Lavoratori domestici: diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata

La Cassazione – con ordinanza del 7 settembre 2022, n. 26320 – ha affermato che la lavoratrice domestica non ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata poiché non è considerata lavoratrice discontinua.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la deroga stabilita ex art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 503/92 (in favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare) non è suscettibile di applicazione analogica e non vale per i collaboratori domestici.

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