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Cessione impresa e mobilità: accordo sindacale decisivo per nuove assunzioni

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2016, n.2523, ha stabilito che l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre all’impresa promittente.

Qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per l’individuazione del lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari.

È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il suo diritto all’assunzione dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell’accordo, la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

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