L’INL, con nota n. 393 del 1° marzo 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008, andando a integrare le Faq contenute nella nota INL n. 109/2022.
In particolare, viene precisato che non rientrano nell’obbligo di comunicazione:
Invece, le Spa con partecipazione pubblica, in quanto non equiparabili a una P.A., sono tenute alla comunicazione.
Diversamente, le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’articolo 7, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; viceversa, sono escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, trattandosi di attività commerciale.
Infine, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità dell’eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto dell’oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.
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