La Cassazione – con ordinanza del 22 aprile 2024, n. 10734 – ha respinto l’impugnazione promossa da una dipendente che aveva sottoscritto il verbale di conciliazione con il quale era stata formalizzata la volontà, comunicata in forma orale dall’azienda, di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro.
Nel caso in specie, la ricorrente faceva appello alla Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza “per vizio di motivazione là dove giudica il verbale di esito negativo della procedura conciliativa quale comunicazione di licenziamento nel rispetto dell’onere formale”.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato che la volontà datoriale di procedere al licenziamento era stata ribadita in sede di conciliazione e compiutamente verbalizzata a seguito del tentativo conciliativo conclusosi con insuccesso: pertanto, il verbale può senz’altro attestare l’esito (fallimentare, in questa circostanza) del tentativo di conciliazione ma, appunto per questo, documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto e anteriore della chiusura della relativa verbalizzazione.
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