Nuovo bonus mamme 2026: requisiti, misura e presentazione delle domande
L’INPS – con Circolare 16 ottobre 2026, n. 106 – ha illustrato la disciplina del c.d. nuovo bonus mamme per l’anno 2026, ex art. 1, comma 207, Legge n. 199/2025, chiarendo:
- i requisiti di accesso,
- la misura del beneficio,
- le modalità di presentazione e gestione delle domande,
- il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’ISEE,
- le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.
Possono accedere al contributo le lavoratrici madri:
- con 2 figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del più piccolo;
- con 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.
Sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
Se il requisito familiare si perfeziona durante il 2026, il diritto decorre dal mese in cui tale condizione si realizza.
La nascita del secondo figlio ad aprile, ad esempio, consente di ottenere il bonus da aprile a dicembre, in presenza degli altri requisiti.
La platea comprende le dipendenti pubbliche e private, escluse le lavoratrici domestiche, e le autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, incluse la Gestione separata e le Casse professionali. Sono ammessi anche i rapporti di lavoro intermittente e in somministrazione.
L’accesso richiede che la somma dei redditi da lavoro relativi al 2026 non superi € 40.000 annui.
Non si tratta di una soglia ISEE né del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il limite comprende tutti i redditi da lavoro della madre, anche quelli esenti o assoggettati a tassazione sostitutiva o agevolata, considerati al lordo delle eventuali franchigie o riduzioni percentuali fiscali.
Rientrano nel computo anche le indennità sostitutive della retribuzione percepite durante il rapporto, come quelle per maternità, malattia e congedo straordinario, nonché i trattamenti di integrazione salariale. Sono invece escluse NASpI, DIS-COLL e pensioni, comprese quelle ai superstiti.
Per le dipendenti, il reddito è assunto al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono deducibili i contributi facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.
Il contributo di € 60 spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, con esclusione dei periodi di sospensione indicati dalla circolare.
Per le autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione con obbligo contributivo collegato all’effettivo esercizio dell’attività.
L’apertura delle domande sarà comunicata dall’INPS con un successivo Messaggio.