Differente nozione giuridica tra trasferimento e trasferta del lavoratore
La Cassazione – con ordinanza del 6 ottobre 2026, n. 26315 – è intervenuta sulla qualificazione della trasferta, precisandone gli elementi distintivi rispetto al trasferimento e gli effetti ai fini dell’indennità.
La Suprema Corte ha ribadito che la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, mentre il trasferimento comporta un mutamento definitivo del luogo di lavoro. 45917021
L’indennità di trasferta è quindi riconosciuta in relazione a una prestazione resa, per un periodo limitato e nell’interesse del datore di lavoro, al di fuori della normale sede lavorativa, con funzione di compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività in un luogo diverso da quello previsto.
Ai fini della configurabilità della trasferta non assumono invece rilievo né la sede legale dell’impresa né la residenza del lavoratore. Ciò che rileva è esclusivamente il rapporto tra il luogo ordinario di lavoro e quello presso il quale la prestazione viene temporaneamente resa.
Nel caso esaminato, i lavoratori risultavano stabilmente assegnati presso l’impresa utilizzatrice e vi avevano sempre svolto la propria attività: mancava pertanto il requisito della temporaneità necessario per qualificare le somme come indennità di trasferta.