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Lavoro notturno e mansioni di caregiver

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La Cassazione – con ordinanza del 16 giugno 2026, n. 20229 – ha affermato che l’esonero dal prestare attività lavorativa per un dipendente che sia anche caregiver, si applica sempre e comunque, a prescindere dal grado di invalidità della persona portatrice di handicap.

Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, che recita “L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche”.

In tal senso, è opportuno segnalare che tale decisione appare in contrasto con quella adottata dal Consiglio di Stato (sentenza del 27 ottobre 2022, n. 8798) con la quale l’espressione “a proprio carico” sta a significare che il diritto si riduce unicamente in favore di un lavoratore che assiste un portatore di handicap grave.

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