INL: i chiarimenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 27 ottobre 2026, prot. n. 2377 – ha fornito alcuni chiarimenti sugli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai tempi di erogazione, al settore turistico e alle verifiche ispettive.
Com’è noto, l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione.
Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione.
Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.
Al riguardo, l’INL ha precisato che in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).


