Lavoratori in trasferta, tempi di spostamento e nozione di “orario di lavoro”: l’intervento della CGUE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 22 ottobre 2026, nella Causa C-420/24 – ha affermato che si considerano come “orario di lavoro”, ex direttiva 2003/88/CE, anche i tempi di spostamento effettuati fuori dall’orario di lavoro abituale da e verso un luogo stabilito dal datore di lavoro diverso rispetto al luogo di lavoro fisso o abituale, quando ciò sia funzionale per espletare l’attività di lavoro o per esercitare le funzioni conformemente alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.
Nel dettaglio, la CGUE ha constatato come i tre elementi costitutivi della nozione di “orario di lavoro”, quali il lavoratore:
- deve trovarsi nell’esercizio delle sue attività/funzioni;
- deve essere a disposizione del datore di lavoro;
- deve essere al lavoro nel periodo preso in considerazione
siano presenti anche durante i tempi di spostamento (anche al di fuori del normale orario di lavoro): in tal senso, essi si qualificano a tutti gli effetti come “orario di lavoro”.


