Ritardata trasmissione del mod. Uniemens ed esclusione dalla fruizione degli sgravi contributivi
La Cassazione – con ordinanza del 23 giugno 2026, n. 21362 – è intervenuta su una controversia inerente all’avviso di addebito notificato alla società per il recupero dei benefici contributivi emessi a fronte dell’accertata omissione di contributi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la mancata trasmissione all’INPS dei modelli Uniemens, non è una irregolarità formale, in quanto costituisce anche un’irregolarità sostanziale, perché impedisce il controllo dell’Istituto circa la regolarità contributiva.
Infatti, l’incompletezza o la tardività nell’inoltro comporta un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi si riveli poi regolare, perché in assenza di denunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è messo nelle condizioni di poter controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effettuati, e ciò basta ad escludere la regolarità contributiva e di conseguenza anche il diritto alla fruizione degli sgravi.