La Cassazione – con sentenza del 23 giugno 2021, n. 17967 – ha affermato che, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’indennità INAIL, ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’Istituto possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato: in tal caso, il giudice di merito – dopo aver liquidato il danno civilistico – deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Nello specifico, la Suprema Corte ha altresì ribadito che occorre:
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