L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 29 ottobre 2021, prot. n. 1659 – ha ricordato che a decorrere dal 2 novembre 2021, entrano in vigore gli standard e le nuove regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie previste in caso di distacco transnazionale dei lavoratori.
In tal senso, sono state fornite le istruzioni al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della suddetta comunicazione (regole, tempi e regime sanzionatorio).
Le modalità di assolvimento degli obblighi comunicativi sono state definite dal D.M. n. 170/2021 e dai relativi allegati.
La Corte Costituzionale – con sentenza 14 ottobre 2021, n. 194 – si è pronunciata in ambito di indennità di disoccupazione NASpI relativamente alla liquidazione anticipata, condizionata dall’assenza di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la prestazione: nello specifico, la questione di legittimità costituzionale verteva sul contenuto dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il quale obbliga un lavoratore che ha ottenuto l’incentivo ed esercita attività imprenditoriale a restituirlo per aver instaurato, per soli tre giorni, un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione di importo non rilevante.
Per la Corte costituzionale la questione non è fondata, in quanto “l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore ad introdurre meccanismi di flessibilità “per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria”.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 settembre 2021, n. 24478, in tema di contratto di agenzia, ha ritenuto che l’articolo 1750, comma 4, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (articolo 1344, cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso.
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