Autore: mondolavoro

Causale “riorganizzazione aziendale” e FIS: istruzioni Inps

L’INPS – con Messaggio del 17 aprile 2024, n. 1509 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – nel far seguito alla Circolare n. 109/2022 , ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle varie tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS, al fine di agevolare gli operatori dell’Istituto nel valutare l’integrabilità della suddetta causale.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che rientrano nel concetto di “riorganizzazione aziendale” gli interventi:

  • di ristrutturazione dei locali che portano a un riammodernamento e/o un ampliamento degli stessi al fine di migliorare, ampliare e diversificare il servizio offerto alla clientela;
  • finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche degli immobili.

Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive fine servizio

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 91/2024, interviene in materia di definizione del trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine rapporto.

Oggetto del quesito posto è una fattispecie che ruota intorno all’erogazione di una somma a titolo di indennità di buonuscita aggiuntiva (rispetto a quella già riconosciuta a quella di matrice statale) da parte di un Fondo, avente finalità previdenziali ed assistenziali a favore dei propri iscritti e dei loro familiari, ed alimentato dalle somme derivanti da sanzioni pecuniarie.

In particolare, l’aspetto da chiarire verte non tanto sulla tassazione separata, quanto piuttosto sull’individuazione della base imponibile, specie in riferimento alla definizione di indennità equipollenti.

Al ricorrere infatti di tale definizione, si entra nell’ambito del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR, con contestuale abbattimento della base imponibile in conseguenza dell’applicazione della detrazione di 309,87 € su base annua.

La rilevanza del quesito risiede tra l’altro nei recenti orientamenti giurisprudenziali circa le casistiche al ricorrere delle quali si concretizza la natura di indennità equipollenti, che automaticamente comporta il trattamento fiscale sopra indicato.

Rispetto alla risposta ad interpello n. 91/2024, viene confermata la natura suddetta, coerentemente con la finalità previdenziale ed assistenziale delle prestazioni erogate dal Fondo, con conseguente possibilità di applicare il combinato disposto degli articoli 17 e 19, comma 2 – bis del TUIR

Omesso versamento delle ritenute fiscali ed onere della prova del rilascio delle certificazioni

La Cassazione – con sentenza del 15 aprile 2024, n. 15410 – ha affermato che l’imprenditore può essere assolto dall’omesso versamento delle ritenute nonostante il commercialista abbia presentato i modelli 770 (ancorché non è provata la consegna dei CUD ai lavoratori).

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, per integrare il “rilascio” ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, non si richiede soltanto la formazione delle certificazioni in esame, bensì è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari, o quanto meno, a taluno di essi.

Pertanto, è stato escluso che sia sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituti in quanto è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni per accertare che l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista.

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