Autore: mondolavoro

In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di psicologi, medici e odontoiatri

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024, n. 93 sono stati pubblicati una serie di comunicati MLPS sulla previdenza di psicologi, medici e odontoiatri.

Nello specifico:

  • Approvazione della delibera n. 13/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 30 settembre 2023 – approvazione del regolamento per le procedure di nomina del collegio sindacale;
  • Approvazione della delibera n. 01/24 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 19 gennaio 2024 – perequazione annuale delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2024;
  • Approvazione della delibera n. 03/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024 – perequazione dei trattamenti pensionistici, per l’anno 2024, a carico delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata;
  • Approvazione della delibera n. 04/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024 – rivalutazione dell’importo annuo minimo delle pensioni di inabilità assoluta e permanente per le gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, per l’anno 2024;
  • Approvazione della delibera n. 07/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024 – rivalutazione degli importi indicati nel regolamento rubricato: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale», per l’anno 2024.

Elevazione dell’indennità per congedo parentale: le istruzioni Inps

L’Inps, con circolare 18 aprile 2024, n. 57, fornisce le indicazioni amministrative ed operative inerenti all’innalzamento dell’indennità per congedo parentale disposta dall’articolo 1, comma 179 Legge 213/2023 di Bilancio per l’anno 2024.

La previsione richiamata, andando a modificare l’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001, innalza dal 30% al 60% il trattamento indennitario riconosciuto in caso di astensione per congedo parentale e un ulteriore mese – rispetto a quello già riconosciuto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, di stabilità per l’anno 2023 – che per il solo anno 2024 è ulteriormente incrementato all’80%.

La circolare ripercorre le condizioni che debbono essere rispettate per poter accedere a tale trattamento, a partire dal termine, oltre il 31 dicembre 2023) del periodo interessato dalla fruizione del congedo di maternità o in alternativa, di paternità.

La citata circolare, poi, pone l’accento su altre caratteristiche insite nella misura, a partire dalla sua fisionomia, che non si sostanzia nel prolungamento del periodo indennizzabile, quanto nell’elevazione del trattamento relativo ai primi mesi di percezione.

In tal senso, la fruizione può essere distribuita tra i due genitori, fermo restando il limite massimo fruibile.

Restano, inoltre, ferme le soglie massime fruibili dai genitori, sia individualmente, sia in forma congiunta.

La circolare fornisce poi degli esempi pratici, stante la sovrapposizione di più previsioni normative, nonché dell’evoluzione prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2024.

Vengono, poi, indicate le modalità di presentazione della domanda, e le codifiche da utilizzare per la compilazione del flusso UniEMens.

Infortunio sul lavoro e causa di servizio

La Cassazione – con sentenza del 15 aprile 2024, n. 10043 – ha affermato che al lavoratore contagiatosi accidentalmente con la puntura di sangue infetto all’interno del posto di lavoro può essere riconosciuta la causa di servizio anche se non ha provato, in maniera dettagliata, il contatto.

Al contempo, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso.

Pertanto, una volta provato il suddetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

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