Autore: mondolavoro

In pagamento la quota per l’assistenza sanitaria integrativa

Sanimpresa ha reso noto che il 31 maggio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa per l’annualità 1° luglio 2023-30 giugno 2024.

Dalla prossima scadenza cambierà la periodicità della copertura. Si passerà, infatti, dall’anno commerciale 1° luglio-30 giugno all’anno solare 1° gennaio-31 dicembre.

Pertanto il rinnovo dei mesi di maggio e giugno avrà ad oggetto il solo semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024.

Dal mese di ottobre in poi sarà possibile procedere al rinnovo dell’annualità 2025 (1° gennaio-31 dicembre 2025).

Restano invece invariate le modalità di rinnovo.

Per il semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 le quote da versare sono le seguenti:

  • Dipendenti Quadri e Tempo Indeterminato del Terziario (escluse integrative Fondo EST e FAST) – € 126,00;
  • Dipendenti Vigilanza privata – € 103,50;
  • Familiari – entro i 65 anni, € 126,00; dai 65 anni in su, € 175,00;
  • Lavoratori in CIG, Naspi, mobilità o astensione facoltativa – € 126,00;
  • Lavoratori autonomi (guide e accompagnatori turistici, agenti di commercio) – € 175,00;
  • Titolari d’impresa – € 310,00;
  • Pensionati – € 175,00.

Sanimpresa specifica, inoltre, che per i nuclei familiari la scadenza è posticipata al 24 giugno 2024.

Le nuove modalità di versamento dell’annualità contributiva 2024/2025

Il Fondo FAST (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo) – con Circolare del 2 maggio 2024, n. 1 – ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla contribuzione per l’annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025:

  • il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24;
  • le aziende che intendono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024;
  • le aziende che intendano iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.

Il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, ecc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV.

Le istruzioni operative sulle novità in materia di pensione anticipata

L’INPS – con Circolare 3 maggio 2024, n. 59 – ha fornito le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 138 , Legge n. 213/2023, in materia di pensione anticipata c.d. Opzione donna.

Com’è noto, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate dall’art. 16, comma 1-bis , D.L. n. 4/2019.

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

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