La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 febbraio 2016, n.2647, ha stabilito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.49, D.P.R. n.602/73, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art.29, co.2, D.Lgs. n.46/99 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art.24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art.1, co.2, D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.
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