L’INAIL, con comunicato stampa del 9 settembre 2019, rende noto che, per garantire la continuità della propria copertura assicurativa, entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell’integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l’importo annuale della polizza, obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la recente circolare n. 9 del 10 settembre 2019 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al rispetto della contrattazione collettiva dando seguito al precedente provvedimento emanato sul tema, la circolare n. 7 del 2019.
In primo luogo il Ministero ricorda il perimetro dell’intervento della circolare 7, cioè la portata dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che, come noto, si riferisce alla fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, subordinata al rispetto della contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso: al fine di agevolare l’attività di vigilanza, l’INL si riserva di fornire al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici “normativi e contributivi”.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595, ha ritenuto che il danno alla professionalità, conseguente al demansionamento, deve essere allegato dal lavoratore che lo lamenta e può essere quantificato dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., ma, nell’ambito del proprio potere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione, consentendo il sindacato nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, attraverso l’indicazione almeno sommaria dei criteri seguiti per determinare l’entità del danno.
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