La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595, ha ritenuto che il danno alla professionalità, conseguente al demansionamento, deve essere allegato dal lavoratore che lo lamenta e può essere quantificato dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., ma, nell’ambito del proprio potere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione, consentendo il sindacato nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, attraverso l’indicazione almeno sommaria dei criteri seguiti per determinare l’entità del danno.
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