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Agenzia delle Entrate: detassazione del trattamento economico accessorio

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L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello 16 ottobre 2026, n. 186 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate nel periodo d’imposta 2026 entro il limite di euro 800; al riguardo, l’AE ha precisato che i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto a imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 237, Legge n. 199/2025, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro.

Pertanto, tale imposta sostitutiva rappresenta il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti.

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