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Cessione del ramo di azienda e del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR

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La Cassazione – con sentenza del 17 luglio 2026, n. 23441 – è intervenuta in merito al rifiuto, nell’opposizione allo stato passivo della società, del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR, in quanto era stata accertata la prosecuzione del rapporto di lavoro per effetto della cessione del ramo di azienda.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze di un cessionario, il credito relativo al TFR non può dirsi ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario: in tale circostanza, il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente per via dell’accantonamento annuale e l’esigibilità del credito era rinviata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, stante il fatto che la cessionaria aveva assunto ex novo il dipendente, il rapporto di lavoro non poteva dirsi cessato proprio per effetto di tale nuova assunzione, che configurava una sostanziale prosecuzione del rapporto.

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