Competenza giuridica della qualificazione del rapporto di lavoro
La Cassazione – con sentenza del 3 agosto 2026, n. 24418 – ha confermato le sentenze di primo e secondo grado con le quali erano state respinte le opposizioni proposte dai ricorrenti contro le due ordinanze-ingiunzione emesse dall’ITL aventi ad oggetto la mancata denuncia di diversi rapporti di lavoro subordinato formalmente conclusi come contratti di prestazione d’opera (di collaborazione coordinata e di lavoro occasionale).
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, evidenziando che l’attività di qualificazione spetta al giudice senza che si presenti alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra o extra petizione una volta che siano allegati i fatti (nel caso di specie l’ITL aveva allegato la natura subordinata dei vari rapporti).
Pertanto, trattandosi di qualificazione giuridica, non occorre alcuna domanda ad hoc dell’Ispettorato volta a dichiarare la simulazione dei contratti formalmente conclusi, essendo rilevante la domanda veicolata dall’ordinanza-ingiunzione, ossia la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.