Natura giuridica del lavoro domestico e qualifica dei contraenti
La Cassazione – con ordinanza del 31 agosto 2026, n. 24869 – è intervenuta sulla sentenza della Corte d’Appello che aveva disconosciuto i rapporti di lavoro domestico conclusi da un’Associazione che aveva assunto dei lavoratori, per poi inviarli presso abitazioni di persone anziane o strutture ove esse erano ricoverate (la motivazione è che tale prestazione non potesse essere ricondotta al lavoro domestico poiché non veniva resa presso il datore di lavoro e quindi non era correlata al funzionamento della vita familiare dello stesso).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che uno degli elementi essenziali del lavoro domestico è proprio il rapporto tra datore e lavoratore che si esplica anche attraverso la condivisione degli spazi e della vita familiare: in tal senso, è necessaria una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione (legata al funzionamento della vita familiare) e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore, e non di soggetti diversi.
La separazione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera quindi uno degli elementi essenziali del lavoro domestico e di conseguenza non consente l’applicazione del regime contributivo agevolato.