Verifiche sull’incumulabilità della pensione per i lavoratori precoci con i redditi da lavoro
L’INPS – con Messaggio del 3 agosto 2026, n. 2547 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha disciplinato la verifica dell’incumulabilità tra i trattamenti pensionistici per i lavoratori precoci e i redditi da lavoro subordinato o autonomo.
La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci (c.d. Quota 41), a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
In tal senso, le Strutture territoriali svolgono controlli periodici tramite le banche dati dell’Istituto (archivi UNILAV, Emens, archivi contributivi dei lavoratori dipendenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei lavoratori agricoli, ecc.) e la piattaforma Punto Fisco.
La verifica include anche eventuali rapporti di lavoro occasionale (ad esempio, contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia) svolti durante il periodo del beneficio pensionistico.
In presenza di incumulabilità, l’INPS sospende il pagamento della pensione e procede al recupero delle rate di pensione già erogate, inclusa la tredicesima mensilità, entro il termine prescrizionale decennale.