Obbligo di tenuta del LUL per i committenti che si avvalgono dei rider: i chiarimenti del MLPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 1 settembre 2026, n. 1 – ha fornito dei chiarimenti ad Assodelivery, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, con riferimento alla disposizione che estende l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
In merito alla corretta registrazione sul LUL quando il lavoratore autonomo riceve una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente, il MLPS ha ricordato che l’art. 47 quater, comma 3 bis, D.Lgs. n. 81/2025, recita che nel LUL “devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore”, senza operare alcun riferimento a una necessaria associazione fra la singola prestazione e la retribuzione correlata.
Tenuto conto del tenore letterale della suddetta previsione, si ritiene corretta la prassi suggerita dalla associazione istante base alla quale si procede a conteggiare le consegne facendo riferimento al sistema tariffario concretamente applicato.
Pertanto, se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate.
Qualora invece venga corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso acquirente, l’operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un’unica consegna.