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Assenza della contestazione disciplinare scritta ed inesistenza del licenziamento per giusta causa

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La Cassazione – con ordinanza del 2 agosto 2026, n. 24378 – ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice (ordinando la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e il pagamento di un importo quale risarcimento del danno), stante la totale assenza di forma scritta della contestazione disciplinare.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la tutela della reintegrazione attenuata, ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato” che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione: pertanto, se manca la contestazione disciplinare scritta, il licenziamento per giusta causa deve considerarsi inesistente.

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