Tassazione convenzionale e fringe benefit in caso di attività all’estero: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello 12 febbraio 2026, n. 37 – ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai compensi in natura e differiti maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali.
Al riguardo, l’AE ha precisato che non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
Rispetto al caso rappresentato dall’Istante, i compensi percepiti nel 2024 e nel 2025 non devono essere ulteriormente tassati, nella misura in cui si riferiscono a periodi di maturazione in cui il contribuente svolgeva attività all’estero come residente italiano e la sua retribuzione era già determinata secondo il criterio convenzionale.
Rientrano in questa categoria le stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e le performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025. In questi casi, i relativi fringe benefit risultano assorbiti nella base imponibile forfettaria.
Al contempo, è soggetta a tassazione ordinaria la quota di stock options maturata tra giugno e novembre 2016, poiché il reddito di quel periodo non ha beneficiato del regime delle retribuzioni convenzionali.