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Risarcimento del danno da perdita di chance e tassazione IRPEF

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La Cassazione – con sentenza del 5 maggio 2022, n. 14344 – ha affrontato la tematica della classificazione dei redditi ex articolo 6, comma 2 del TUIR, ricordando che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione solo se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante): in tal senso, non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum, si faccia riferimento al CCNL adottato da uno specifico comparto.

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