Distacco del lavoratore e fruizione del cd. regime impatriati

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 maggio 2022, n. 259 – ha ribadito che non è applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati in caso di rientro dall’estero del lavoratore disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero dello stesso, stante la continuità con le condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si può accedere al beneficio se l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una nuova attività, con sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco.

L’agevolazione non è, altresì, applicabile se, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, vi sia continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.

In tal caso, è necessario valutare, con riferimento al singolo caso, se il radicamento all’estero del dipendente e la discontinuità del nuovo ruolo aziendale soddisfino la ratio della norma.

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