La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 gennaio 2019, n. 517, ha stabilito che, in caso di riforma della sentenza di condanna, l’impresa non può pretendere di ripetere dal dipendente le somme al lordo delle ritenute fiscali. Per quanto riguarda, invece, l’indebito contributivo, l’azienda è l’unica legittimata a chiedere all’Istituto di previdenza il rimborso comprensivo anche per la parte a carico dei lavoratori.
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