Omissione datoriale adozione misure sicurezza e concorso colpa lavoratore

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La Cassazione – con ordinanza del 21 settembre 2021, n. 25597 – ha ribadito l’esclusione del concorso di colpa del lavoratore vittima di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia:

  • omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza,
  • abbia egli stesso impartito un ordine dall’esecuzione del quale sia derivato l’infortunio,
  • non abbia fornito al lavoratore infortunato un’adeguata formazione e informazione sui rischi lavorativi.

Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha chiarito che, qualora ricorra una delle elencate ipotesi, l’eventuale condotta imprudente del lavoratore deve considerarsi giuridicamente irrilevante.

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