Nullità del licenziamento per matrimonio solo per la lavoratrice
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 novembre 2018, n. 28926, ha ritenuto non discriminatoria per disparità di trattamento in ragione del sesso la nullità del licenziamento “a causa del matrimonio” limitato alla sola lavoratrice: la norma, inserita nel Codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere interpretata quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice. Conseguentemente, tali principi, declinati con quello di uguaglianza, impongono alla legge di impedire che dalla maternità, e dagli impegni connessi alla cura del bambino, possano derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre, così che anche la maternità non si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell’effettiva parità di diritti della donna lavoratrice.